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Post: Assegnazioni provvisorie

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Assegnazioni provvisorie

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L’A.S. 2023/24 L’Amministrazione ha accolto le richieste del sindacato pertanto, per l’anno 2023/24, ha comunicato che continueranno ad essere applicate le disposizioni precedenti del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA con alcune precisazioni concordate con il sindacato. Le precisazioni: 1) L’art.7, comma 2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria e la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti che abbiano sottoscritto nell’anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Possono pertanto presentare la domanda di assegnazione provvisoria: - i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; - i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge; - i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15. Si attende, invece, la risposta dell’Amministrazione alla richiesta, dello Snals-Confsal di inserire tra coloro che possono partecipare alle utilizzazioni i docenti di sostegno che abbiano perso il posto nell’Istituzione scolastica in cui hanno svolto l’anno di prova. 2) L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell’assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Si resta in attesa della circolare ministeriale per la comunicazione delle date

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