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Post: COMUNICATO PLENARIA MAGISTRALE

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COMUNICATO PLENARIA MAGISTRALE

 COMUNICATO PLENARIA MAGISTRALE

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha modificato l'esito di parecchie (ben 7) sentenze definitive passate in giudicato e di centinaia di ordinanze cautelari secondo le quali il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce titolo sufficiente all'ammissione in G.A.E.

Le motivazioni, in breve, sono le seguenti:

-Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico;

Sulla base di tale teoria qualunque ricorso proposto dopo il 2007 è inammissibile dinanzi al Giudice Amministrativo, ragion per cui nessun ricorso proposto dopo l'esito vittorioso ricorso straordinario proposto da una ricorrente nel 2013 e conclusosi con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma doveva sin da subito essere rigettato.

Dunque, lo stesso Consiglio di Stato ha errato a partire dalla sentenza n. 1973/15 ad accogliere il primo ricorso.

La sola presenza di tale argomento, difatti, in disparte la sua fondatezza o infondatezza, avrebbe comunque potuto consentire di instaurare dei contenziosi innanzi al Giudice del Lavoro (ove si può contestare il D.M. del 2007 entro termini più lunghi di quelli al T.A.R.). L'Adunanza Plenaria, al contrario, va ben oltre la stessa ordinanza di rimessione (che tale aspetto aveva ignorato).

In tal senso, coloro che hanno proposto ricorso dinanzi al tribunale ordinario (molti di voi lo hanno fatto) hanno la possibilità di veder definita quest’altra alternativa. In tal senso occorre ben analizzare la sentenza e così sarà fatto, nei vari giudizi attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, al fine di enucleare dei principi favorevoli ai ricorrenti, sulla base di talune contraddittorietà presenti nella stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria.

Secondo l’AD:

“Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale posizione, dunque, esclude, in radice, che il diploma magistrale possa essere utile all'ammissione in G.A.E., a prescindere dal tempo della richiesta.

Queste tesi erano state superate dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze n. 4232 e 5439 del 2015, nelle quali il Consigli di Stato aveva ribadito che la chiusura della G.A.E. è inopponibile a chi, come i diplomati magistrali, è abilitato già da prima del 2006".

Il contenuto di quelle sentenze è totalmente obliterato dalla Plenaria. "5.- Né , diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ciò in quanto in base alla normativa vigente, requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado – cfr. tabella di cui all'articolo 1 al d.l. n. 97/2004, convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 – prevede, tra l'altro, al punto a), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti".

Non una parola, in ogni caso, è spesa sul D.M. 353/14 che, per confessione del MIUR, vi aveva messo in seconda fascia all'uopo dedicate agli abilitati.

COSA ACCADE ORA.

  1. Tecnicamente chi è dentro le GAE con un provvedimento cautelare ha diritto a restarci sino all'esito del giudizio di merito innanzi al TAR o al Consiglio di Stato.
  2. Questi giudizi potrebbero essere fissati, verosimilmente, a partire dal mese di febbraio 2018 in poi.

PER I RICORRENTI ALBANO SILVIA ED ALTRI, RICORSO PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DI ORDINANZA FAVOREVOLE DI SETTEMBRE, L’UDIENZA DI MERITO E’ FISSATA AL 18/11/208.

PERTANTO LAVORERANNO SINO AL 30/06.

VALUTEREMO PIU’ AVANTI LA POSIZIONE DI CIASCUN RICORRENTE IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GAE PER IL TRIENNIO 2018/2021.

DOBBIAMO VALUTARE SE NEL FRATTEMPO SARANNO ADOTTATI DEI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL MIUR O DA PARTE DEL LEGISLATORE PER OVVIARE AL FATTI CHE, NEL FRATTEMPO, TALI RICORRENTI CONTINUERANNO AD ESSERE INSERITI NELLE GAE, PER CUI, DI FATTO, POTRESTE PROCEDERE ALL’AGGIORNAMENTO DELLE GAE.

CI RISENTIREMO MOMENTO PER MOMENTO.

OVVIAMENTE, l'esito di TAR e CDS una volta fissati tali ricorsi (verosimilmente) non può che seguire l'esito della Plenaria decretando, quindi, l'espulsione dalle GAE.

Il MIUR o il Legislatore, tuttavia, possono intervenire con dei provvedimenti ad hoc che potrebbero o consentire di concludere l'anno scolastico in corso o, al contrario, interrompere immediatamente il rapporto (di ruolo o no) anche in vigenza di un provvedimento cautelare.

Per quanto tale scelta non pare ortodossa e potrebbe essere contestata innanzi al TAR, difficilmente si consentirà di continuare a consolidare posizioni comunque destinate ad essere travolte.

Anche chi ha ottenuto il ruolo (e finanche chi ha firmato il contratto senza riserva ma era comunque in GAE grazie ad un provvedimento cautelare o ancora ha superato il periodo di prova) rischierà il depennamento da GAE con conseguente revoca degli incarichi.

PER I RICORRENTI CHE HANNO PROPOSTO RICORSO AVVERSO IL D.M. 400/2017 ADAMO SARA ET AL. E CHE HANNO PROPOSTO APPELLO CAUTELARE AVVERSO L’ORDINANZA DI RIGETTO DEL TAR LAZIO:

  1. L’APPELLO CAUTELARE è STATO DIFFERITO AL 18/3/2018.
  2. L’ORDINANZA SARA’ SENZ’ALTRO NEGATIVA.
  3. IL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TAR SI CONCLUDERA’ CON UNA SENTENZA PRESUMIBILMENTE NEGATIVA.

Cosa fare ora.

Le sentenze definitive del Consiglio di Stato possono essere impugnate dinanzi alla CEDU.

I tempi di risoluzione di tale contenzioso, tuttavia, non sono certo immediati e, stante la media attuale dei procedimenti, oscillano dai 3 ai 5 anni.

OCCORRE DUNQUE ATTENDERE PER CIASCUN RICORSO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.

COS’È LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è un tribunale internazionale con sede a Strasburgo, in Francia. La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A oggi, la Convenzione è stata ratificata da quarantasette Stati.

COS’È LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo è un trattato internazionale aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La Convenzione, che istituisce la Corte e ne regola il funzionamento, contiene un catalogo di diritti e libertà che gli Stati hanno assunto l’obbligo di rispettare.

CHI PUO’ RICORRERE ALLA CEDU.

Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo può introdurre un ricorso davanti alla Corte Europea (il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti, ecc..).

CONTRO CHI SI PRESENTA IL RICORSO

Contro uno o più Stati membri della Convenzione che si ritiene abbia/no violato la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. L’atto o gli atti contestati devono essere emanati da un’autorità pubblica di uno o più Stati membri La Corte non può esaminare le doglianze dirette contro dei singoli o contro delle istituzioni di diritto privato, come le società commerciali

QUANDO IL RICORSO PUO’ ESSERE PRESENTATO

È necessario che siano state esaurite le vie di ricorso interne nazionali per porre rimedio alla situazione denunciata (si tratta, nella maggior parte dei casi, di un’azione dinanzi al tribunale competente, seguita all’occorrenza da un appello e da un ricorso presso una giurisdizione superiore come la Corte Suprema di Cassazione o la Corte costituzionale).

QUALI SONO I TEMPI.

A partire della data della decisione interna definitiva (in generale il giudizio passato in giudicato pronunciato dall’istanza giurisdizionale più alta in grado) è previsto un termine di sei mesi per introdurre il ricorso. Una volta scaduto tale termine, il ricorso non potrà più essere accettato dalla Corte.

COSA DEVO FARE NELL'IMMEDIATO SE HO UN CONTRATTO (A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO) DA GAE

Nulla. Attendere gli eventi.

PER IL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TAR LAZIO – ADAMO SARA ED ALTRI – IMPUGNATIVA D.D. 400/2017

Il Tar Lazio, investito delle prime cause nel 2014, ha in alcuni casi pronunciato sentenza, ritenendo manifestamente inammissibile ed infondato il ricorso mentre in altri casi, con ricorsi motivati in maniera evidentemente più persuasiva o comunque diversa, non ritenendoli MANIFESTAMENTE infondati, li ha rigettati con ordinanza.

IL RICORSO ERA da rigettare ma non era MANIFESTAMENTE INFONDATO.

Chi, a torto o a ragione, secondo il TAR ha avuto un ricorso MANIFESTAMENTE INFONDATO, ha subito una sentenza negativa che ha appellato al Consiglio di Stato che, sino al dicembre 2015, ha pronunciato le sentenze passate in giudicato.

Se il senso della domanda è: perché gli altri si ed io no, dunque, l'unica risposta processualmente vera è che il TAR, che è l'unico che poteva scegliere di fare sentenza o ordinanza, ha scelto la seconda perché ha ritenuto NON MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE O INFONDATA LA NOSTRA AZIONE.

PER I RICORRENTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tutti coloro che hanno ricorsi pendenti, dunque, sono nella situazione di cui sopra.

 

 

 

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