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Post: Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Post: Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Decreto

l percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati dagli Atenei, anche in
convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del
Ministero, secondo le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca I? dicembre 2016, n. 948.

Requisiti di ammissione e articolazione del percorso

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al
presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria,
titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma
sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo
titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e
secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2
dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la
scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione
conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante
all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale (...).

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