Si è svolto il 17 giugno 24 il primo incontro di contrattazione tra sindacati e Ministero sul CCNI per la presentazione della domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2024/25. Lo Snals-Confsal ha chiesto in apertura del tavolo la possibilità di permettere le domande a tutti i docenti, sia a quelli già di ruolo sia a quelli ancora con contratto a tempo determinato in attesa della conferma in ruolo.
In particolare, si è chiesto che i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all’art.59, comma 9-bis, del decreto-legge n.73/2021, che hanno sottoscritto, nell’anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato, possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e fruire delle deroghe e che i docenti assunti con la procedura di cui all’art.5, comma 5, del decreto-legge 44/2023 che hanno sottoscritto, nell’anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato possano partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria.
L’Amministrazione sarebbe orientata a permettere la presentazione delle domande ai soli docenti che abbiano ultimato entro la scadenza del termine di presentazione della domanda il periodo di formazione e prova e a quelli che ricadono nelle deroghe già previste dal CCNI sulla mobilità per il 2024/2025.
Quindi, potrebbero presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti assunti nell'a.s. 2023/24 e quelli sopra evidenziati, ancora con contratto a tempo determinato, che rientrano in una delle seguenti categorie (come riportate nell’accordo MIM-OOSS sulla mobilità del 26 febbraio 2024):
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
La contrattazione proseguirà nelle prossime giornate affinché sia possibile chiuderla quanto prima possibile.